Servizi fideiussioni:

Trattiamo Fideiussioni di società iscritte all'Albo Art.106 e Art. 107 degli Intermediari Finanziari, regolarmente autorizzati. Fideiussioni per la legge 210/2005

La tipologia dei contratti di garanzia è rivolta principalmente al settore dell'edilizia (sia pubblica che privata) e ai contratti che hanno per oggetto l'anticipazione di erogazione di contributi ed agevolazioni comunitarie e regionali; quindi, nel rispetto della rinnovata regolamentazione del mercato finanziario, viene effettuata una selezione del rischio. Siamo preparati per rispondere a tutte le vostre esigenze nella prestazione di garanzie finanziarie.

I principali campi di applicazione sono:

Cauzioni per la Legge Bucalossi

Cauzioni per il pagamento degli Oneri di Urbanizzazione

Cauzioni per partecipare ad un Bando di Gara

Cauzioni per l'esecuzione di un Appalto

Cauzioni Giudiziali: - Sospensione di esecuzioni - Revoche di sequestri conservativi - Garanzie per Concordati preventivi - Garanzie per Concordati fallimentari

Cauzioni per Concessioni pubbliche - Apertura Agenzie di viaggio - Ricevitorie - Iscrizioni Albi - Raccolta e smaltimento rifiuti - Transfrontalieri - Trasporto di rifiuti tossici - Fideiussione per l'immigrazione - Fideiussioni per garanzie di contratto - Appalti tra privati - Forniture merci

 



Fideiussioni per pagamenti di imposte

Vi sono poi esigenze di fideiussioni per rimborso di imposte garanzie previste da specifiche leggi che un soggetto è tenuto a costituire a favore degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

Rimborsi IVA

Da rilasciare all'apposito ufficio per ottenere l'anticipo rimborso dell'IVA.

Rimborsi accelerati IRPEF-IRPEG-ILOR

Da rilasciare all'Ufficio delle Entrate per ottenere il rimborso delle imposte tramite il conto corrente fiscale di cui sono titolari tutti i possessori di partita IVA.

Imposte di successione garantiscono l'esatto adempimento, alle singole scadenze, degli obblighi assunti nei confronti degli uffici finanziari con i quali sia stato concordato il pagamento rateale dei tributi dovuti.

Cauzioni per concessione del servizio di riscossione dei tributi garantiscono l'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione da parte del ministero delle finanze del servizio di riscossione dei tributi

 



Fideiussioni per contratti tra privati

Garantiscono l'adempimento di obbligazioni, di fare o non fare, previste in contratti di vario tipo, quali: Appalto tra privati

Si garantiscono le obbligazioni assunte nel contratto per la buona esecuzione degli appalti o lo svincolo anticipato a lavoro ultimato o in corso d'opera degli importi trattenuti a maggior garanzia dell'esatto adempimento o del buon funzionamento.

Permuta immobiliare

Si garantisce la consegna degli immobili descritti nel contratto di permuta nei tempi dallo stesso previsti.

Vendita sulla carta di immobili

Si garantisce il rispetto da parte del venditore dei termini, del prezzo, e delle altre condizioni previste nel contratto per l'attribuzione definitiva della proprietà del bene all'acquirente, anche a seguito della recente normativa entrata in vigore.

Locazione

Garanzie prestate in sostituzione dal deposito cauzionale previsto ed anche per il puntuale pagamento dei canoni, anche per gli extracomunitari.

 



Fideiussioni per locazioni

Vengono rilasciate per garantire il pagamento del corrispettivo in occasione di:

Cessione di beni immobili o mobili

Cessione d'azienda o ramo d'azienda

Forniture e servizi

Affitto d'azienda o ramo d'azienda

Locazioni commerciali

La fideiussione per gli affitti si divide in due casi:

1-A garanzia dei canoni mensili di un anno;

2-A garanzia del versamento cauzionale a fine di garantire il buono stato dell’immobile;

Fideiussioni per locazioni ad uso privato:

Documentazione da allegare per istruire pratica :

Contratto o preliminare d’affitto ;

Codice Fiscale e Carta d’Identità del contraente;

Busta paga o altri redditi(CDU, 740);

Locazione uso commerciale:

Contratto o preliminare d’affitto;

Codice Fiscale e Carta d’identità dell’amministratore;

Bilanci;

Certificato Camera Commercio;

Leasing

Due i possibili rapporti sottostanti a questa categoria fideiussoria:

Leasing immobiliare

Leasing Mobiliare

 



Fideiussioni edili

Ambito di applicazione

1) AMBITO SOGGETTIVO la nuova disciplina, conformemente alle più recenti disposizioni in materia di tutela del consumatore, trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, pertanto, non riguarda le vendite immobiliari a società o enti collettivi.

IL decreto individua espressamente quali beneficiari delle garanzie:

1) i promissari acquirenti di un immobile da costruire;

2) gli acquirenti di un immobile da costruire;

3) le persone fisiche che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto il trasferimento non immediato della proprietà o di ogni altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire. Per quanto concerne i soggetti tenuti alla tutela, la legge subordina l'applicabilità' della normativa alla condizione che il venditore sia innanzitutto un imprenditore(persona fisica o società), oppure una cooperativa edilizia. La legge non si applica, quindi, quando la cessione avviene da parte di un privato che intende vendere un fabbricato in via del tutto occasionale. L'applicazione della tutela ai casi in cui il venditore sia un operatore professionale non richiede, peraltro,che il venditore debba essere anche il costruttore materiale dell'edificio

Nella nuova normativa paiono, pertanto, rientrare:

1) La vendita di fabbricato da costruire(vendita di cosa futura)

2) La vendita di fabbricato in corso di costruzione di proprietà di terzi;

3) La permuta di area o di edificio esistente con immobile da costruire;

4) La vendita di immobile con corrispettivo costituito dall'obbligo dell'acquirente di costruire a propria cura e spese un edificio su diversa area del venditore;

5) La compravendita soggetta a condizione sospensiva o con previsione di un termine. La tutela, infatti, concerne i soli "immobili da costruire",che la legge individua nei fabbricati per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e:

a) la costruzione non sia ancora iniziata ovvero

b) la costruzione sia ancora in corso, ma non ancora ultimata e comunque in stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. in altri termini, la tutela si applica ai fabbricati che siano ancora da edificare o che comunque siano in corso di costruzione, mentre non si applica ai fabbricati ultimati o esistenti, anche se oggetto di contratti preliminari o di altri contratti come sopra individuati. La legge definisce il fabbricato ultimato quello che sia in stadio tale da consentire il rilascio del certificato di agibilità. E' da ritenersi, pertanto,che con richiesta del certificato di agibilità l'immobile debba essere considerato come ultimato e sfugga alla disciplina in esame. Inoltre, stante il chiaro riferimento al permesso di costruire, si ritiene che non debbano rientrare nella disciplina in oggetto gli immobili per i quali non sia stato ancora richiesto al comune il titolo abilitativo. Il provvedimento nell'individuare il proprio ambito di applicazione, utilizza genericamente l'espressione immobile; ne deriva che il sistema di garanzie deve ritenersi dovuto sia nel caso di vendita di edifici residenziali, sia nel caso di vendita di fabbricati ad uso diverso( box, negozi, uffici,ecc...), purché acquistati da persone fisiche.

Gli strumenti di tutele

1) La garanzia fideiussoria. Il costruttore, come precedentemente definito, deve procurare il rilascio e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente a tutte le somme ed al valore di ogni altro corrispettivo che e' stato riscosso o che dovrà ancora riscuotere prima del trasferimento. Dalla formulazione della norma si evince che sono escluse dalla garanzia:

a) le somme che verranno corrisposte al momento del rogito(c.d.saldo prezzo);

b) la caparra confirmatoria, trattandosi di somma versata in funzione di garanzia e non di pagamento anticipato del corrispettivo;

c) Le somme per le quali e' pattuito che dovranno essere erogate da un soggetto mutuante. Rientra, viceversa , nella garanzia , oltre a tutte le somme previste a titolo di acconto anche il valore di eventuali altri corrispettivi, quali , ad esempio, in caso di permuta di area contro appartamenti da costruire, il valore dell'area stessa. Il costruttore e' tenuto al rilascio di una fideiussione unica, sia per le somme riscosse che per quelle da riscuotere. Tuttavia, il decreto prevede la possibilità di fare ricorso alla garanzia fideiussoria per obbligazione futura, di cui all'art. 1938 del codice civile, che dovrebbe consentire di rapportare progressivamente i valori garantiti dal fideiussore ai versamenti avvenuti. La predetta fideiussione deve essere rilasciata prima o contestualmente alla firma del contratto preliminare o del contratto con il quale le parti si obbligano al futuro trasferimento ovvero di un atto avente le medesime finalità. La tutela e' riconosciuta anche in presenza di un atto equipollente al contratto. l'equipollenza al contratto, tuttavia rende necessario l'incontro della volontà contrattuale delle parti. Ne deriva che una proposta unilaterale d'acquisto non determina, ai fini in esame, obblighi per il costruttore: solo l'accettazione della proposta farà insorgere in capo a questo ultimo l'applicabilità' della normativa. La fideiussione deve essere rilasciata da una banca, da una assicurazione o da un intermediario finanziario iscritto in apposito elenco . Quanto al contenuto, la fideiussione deve garantire l'acquirente dell'eventuale restituzione delle somme e del valore di ogni corrispettivo effettivamente riscosso. L'obbligo del costruttore di procurare la garanzia fideiussoria è sanzionato con la nullità del contratto; trattasi di nullità relativa in quanto può essere fatta valere unicamente dall'acquirente.